In breveUna persona non coinvolta è chi non partecipa al volo o non conosce le istruzioni e le precauzioni di sicurezza dell’operatore: passanti, automobilisti, bagnanti, spettatori. È coinvolta solo chi ha scelto di partecipare, ha dato un consenso esplicito e individuale, ha ricevuto le istruzioni per le emergenze e può seguire il drone con lo sguardo. Un cartello o una scritta sul biglietto non bastano. È uno degli argomenti più frequenti all’esame.
La definizione
Il Regolamento (UE) 2019/947 (art. 2, punto 18) definisce le «persone non coinvolte» come le persone che non partecipano all’operazione del drone o che non sono a conoscenza delle istruzioni e delle precauzioni di sicurezza fornite dall’operatore. EASA precisa che non è solo chi è esposto direttamente al drone: anche chi viaggia in auto o in autobus è una persona non coinvolta, perché un drone vicino può distrarre chi guida.
Quando una persona è coinvolta
Secondo EASA una persona è coinvolta se decide di partecipare, capisce il rischio ed è in grado di controllare dove si trova il drone mentre vola. In pratica servono tre cose:
- Consenso esplicito e individuale a partecipare (per esempio ad essere sorvolata): può anche essere a voce, ma va chiesto a ciascuno.
- Istruzioni e precauzioni ricevute dall’operatore o dal pilota per le situazioni di emergenza.
- Non essere impegnata in altro: chi lavora o guarda qualcos’altro non può seguire la traiettoria del drone, quindi non è coinvolta.
Non bastano: un annuncio con l’altoparlante, una frase sul biglietto di un evento, un’email o un messaggio inviati prima, un cartello «area riprese con drone». Chi li ha letti resta una persona non coinvolta.
Esempi
| Persona | Coinvolta? |
|---|---|
| Il pilota, l’osservatore, l’operatore | Sì |
| Il cliente che segue le riprese accanto al pilota, informato e consenziente | Sì |
| Gli sposi che hanno accettato le riprese e ricevuto le istruzioni | Sì |
| Gli invitati a un matrimonio, avvisati solo dall’invito | No |
| Un ciclista ripreso mentre pedala | No: è impegnato a guidare |
| Passanti, bagnanti, automobilisti | No |
| Gli spettatori di una gara | No |
Sorvolo intenzionale o involontario
All’esame la differenza tra sorvolo intenzionale e involontario conta molto, soprattutto con i droni C1 in A1. Il regolamento chiede di volare in modo da poter ragionevolmente prevedere di non sorvolare persone non coinvolte; se succede in modo imprevisto (una persona entra nell’area), il pilota deve ridurre il più possibile il tempo del sorvolo (UAS.OPEN.020). Pianificare un volo che passa sopra la gente non è un sorvolo «imprevisto».
Cosa cambia nelle sottocategorie
- A1 con C0 o sotto 250 g: si possono sorvolare persone non coinvolte, mai assembramenti.
- A1 con C1: niente sorvolo intenzionale di persone non coinvolte; se capita, ridurre al minimo il tempo.
- A2 con C2: niente sorvolo e almeno 30 m dalle persone non coinvolte (5 m in bassa velocità).
- A3: nessuna persona non coinvolta nell’area e 150 m da zone residenziali, commerciali, industriali o ricreative.
- In A2 e A3 l’operatore deve informare dei rischi le persone coinvolte presenti e ottenere il loro consenso esplicito (UAS.OPEN.050).
I dettagli su distanze, strade e ferrovie sono nella guida su persone e strade; per eventi con ospiti, quella su matrimoni ed eventi.
Mettiti alla prova
1. Sul biglietto di un concerto c’è scritto che ci saranno riprese con il drone. Gli spettatori sono coinvolti?
No: serve un consenso esplicito e individuale, con le istruzioni di sicurezza. La scritta sul biglietto non basta.
2. Riprendi un amico che corre in bicicletta. È una persona coinvolta?
No: è impegnato a pedalare e non può seguire la traiettoria del drone.
3. In A1 con un C1 una persona entra all’improvviso sotto il drone. Cosa fai?
Riduci il più possibile il tempo del sorvolo, spostando il drone lontano dalla persona.
Fonti
- Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947, art. 2 e allegato UAS.OPEN.020–050 (testo consolidato) – EUR-Lex
- EASA, FAQ «Who is an ‘uninvolved person’?» – easa.europa.eu
- EASA, «Flying drones close to people» – easa.europa.eu
- EASA, AMC e GM al Regolamento (UE) 2019/947, GM1 all’art. 2(18) – Easy Access Rules



