In breveIl Remote ID (identificazione remota diretta) è un segnale che il drone trasmette durante tutto il volo: codice operatore, posizione e quota del drone, rotta e velocità, posizione del pilota. Chiunque nei paraggi può riceverlo con un’app per smartphone; solo le autorità possono risalire all’identità dell’operatore. In categoria aperta è obbligatorio per i droni di classe C1, C2 e C3, che lo hanno già a bordo: tu devi caricare il tuo codice operatore D-Flight e verificare che sia attivo. In categoria specifica serve su tutti i droni. Non va confuso con il QR code di D-Flight, che è un’etichetta da attaccare al drone.
Cos’è il Remote ID e cosa trasmette
Il Regolamento europeo 2019/947 definisce l’identificazione diretta a distanza come un sistema che trasmette localmente le informazioni su un drone in volo, in modo che si possano ottenere senza accesso fisico al drone. In pratica è una specie di «targa elettronica» che il drone diffonde via radio. Per i droni di classe C1, C2 e C3 il Regolamento 2019/945 elenca i dati minimi, trasmessi in tempo reale per tutta la durata del volo con un protocollo aperto, ricevibile direttamente dai dispositivi mobili vicini:
- il numero di registrazione dell’operatore con il codice di verifica rilasciato alla registrazione;
- il numero di serie del drone;
- ora, posizione e altezza del drone (dalla superficie o dal punto di decollo);
- rotta e velocità al suolo;
- la posizione del pilota o, se non disponibile, del punto di decollo;
- un’indicazione di emergenza.
Come spiega ENAC, questi dati possono essere letti da chiunque con un’app per smartphone, ma solo le autorità di controllo possono risalire all’identità dell’operatore partendo dal codice. Il sistema deve anche essere protetto dalle manomissioni.
Quando è obbligatorio
| Drone | Categoria aperta | Categoria specifica |
|---|---|---|
| Classe C0 (sotto 250 g) | Non richiesto | Richiesto (modulo aggiuntivo) |
| Classe C1 | Obbligatorio, attivo e aggiornato (A1) | Obbligatorio |
| Classe C2 | Obbligatorio, attivo e aggiornato (A2 o A3) | Obbligatorio |
| Classe C3 | Obbligatorio, attivo e aggiornato (A3) | Obbligatorio |
| Classe C4 | Non richiesto | Richiesto (modulo aggiuntivo) |
| Classe C5 e C6 | — | Già integrato |
| Senza classe o autocostruito | Non richiesto | Richiesto (modulo aggiuntivo) |
In categoria aperta le regole delle sottocategorie (UAS.OPEN.020, 030 e 040) ammettono i droni C1, C2 e C3 solo se usati con identificazione remota diretta e geo-consapevolezza attive e aggiornate. Prima di ogni volo il pilota deve verificare, se il drone ne è dotato, che il Remote ID sia attivo e aggiornato (UAS.OPEN.060). In categoria specifica il Regolamento 2019/945 (art. 40) richiede l’identificazione remota su ogni drone che vola sotto i 120 metri, e ENAC lo ribadisce per tutte le operazioni, compresi gli scenari standard (guida sulla categoria Specific).
Un drone sotto i 250 g senza classe o un C0 oggi non deve trasmettere il Remote ID in categoria aperta: la guida sui droni sotto 250 grammi spiega cosa resta comunque obbligatorio.
Remote ID e QR code D-Flight: non sono la stessa cosa
- Il QR code è un’etichetta stampata, rilasciata da D-Flight dopo la registrazione dell’operatore: contiene il tuo codice operatore e va applicata su ogni drone soggetto a registrazione (Regolamento ENAC UAS-IT, art. 6). Si legge solo da vicino, con il drone a terra.
- Il Remote ID è un segnale radio trasmesso in volo, leggibile a distanza. Il codice operatore che trasmette è lo stesso del QR code, ma devi inserirlo tu nel drone.
Se hai un drone C1, C2 o C3 ti servono entrambi: l’etichetta sul drone e il codice caricato nel Remote ID.
Come si carica il codice operatore
- Registrati come operatore su D-Flight: alla fine ricevi il codice operatore (formato europeo, inizia con ITA) e la parte segreta di verifica.
- Apri l’app del drone e cerca la sezione dedicata all’identificazione remota (il nome cambia da marca a marca: segui le istruzioni del fabbricante, che per legge devono spiegare la procedura).
- Inserisci la stringa completa ricevuta da D-Flight. Il drone esegue un controllo di coerenza: se la stringa è sbagliata deve mostrarti un messaggio di errore, e in quel caso il codice non viene trasmesso.
- Prima di ogni volo controlla nell’app che il Remote ID risulti attivo. Se il drone passa a un altro operatore (vendita, prestito a chi ha una propria registrazione), il codice caricato deve essere quello del nuovo operatore.
ENAC ricorda che l’operatore è responsabile della corretta impostazione del proprio codice nel sistema di identificazione remota. La voce rientra anche nella checklist prima del volo.
Droni senza Remote ID: il modulo aggiuntivo
Per i droni che non hanno un sistema integrato esistono i componenti aggiuntivi di identificazione remota diretta (Regolamento 2019/945, parte 6 dell’allegato): piccoli moduli da fissare sul drone, con un proprio numero di serie, che trasmettono gli stessi dati. Servono soprattutto in categoria specifica per droni senza classe o autocostruiti. Anche qui va caricato il codice operatore, seguendo le istruzioni del fabbricante del modulo.
Cosa cambierà
Con l’Opinion 06/2026 EASA ha proposto alla Commissione europea di estendere il Remote ID ai droni da 100 g in su, insieme alla registrazione e alla verifica dell’identità dell’operatore, e di impedire il decollo se il codice operatore non è stato caricato. Per i droni già in commercio sono previsti periodi di transizione. È una proposta, non ancora una regola: i dettagli sono nella guida sulla soglia dei 100 grammi.
Mettiti alla prova
1. In categoria aperta, per quali classi di drone il Remote ID deve essere attivo e aggiornato?
Per i droni di classe C1, C2 e C3.
2. Il QR code di D-Flight attaccato al drone sostituisce il Remote ID?
No. Il QR code è un’etichetta leggibile da vicino; il Remote ID è un segnale trasmesso in volo. Sui C1, C2 e C3 servono entrambi.
3. Chi è responsabile di inserire il codice operatore corretto nel Remote ID?
L’operatore UAS.
4. Quale posizione trasmette il Remote ID oltre a quella del drone?
Quella del pilota remoto o, se non disponibile, del punto di decollo.
Fonti
- Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947, art. 2 e allegato UAS.OPEN.020, 030, 040, 060 (testo consolidato) – EUR-Lex
- Regolamento delegato (UE) 2019/945, art. 40 e allegato parti 2–4 e 6 (testo consolidato) – EUR-Lex
- ENAC, «Categoria specifica (Specific category)», sezione sull’identificazione remota – enac.gov.it
- ENAC, Regolamento UAS-IT, art. 5 e 6 – enac.gov.it
- EASA, Opinion No 06/2026 – easa.europa.eu



